Ciò premesso, mentre in ordine ai beni materiali cui solitamente si pensa quando si parla di eredità (immobili, denaro, etc...) il fatto che il titolare non disponga in vita del loro destino alla sua morte non comporta gravi conseguenze perché trova applicazione una dettagliata disciplina legale, nel caso dei beni digitali un tale comportamento omissivo da parte del titolare può essere assai più rischioso.
Si pensi, ad esempio, al rischio che informazioni/diritti anche di grande valore economico in quanto protetti da password restino di fatto per sempre ignote o comunque inaccessibili agli eredi, sebbene il titolare, ove ci avesse pensato per tempo, avrebbe certamente voluto che passassero agli eredi. Oppure, viceversa, c’è il rischio che immagini o documenti molto personali possano continuare ad essere visibili in rete, quando il titolare, ove ci avesse pensato per tempo, avrebbe sicuramente preferito che venissero distrutti dopo la sua morte.
Gli strumenti giuridici utilizzabili dal titolare di diritti digitali al fine di disporre del loro destino dopo la sua morte restano, tuttavia, quelli tradizionali: il testamento, accompagnato dalla eventuale nomina di un esecutore testamentario, oppure il mandato post mortem exequendum, Con il testamento il titolare dei diritti digitali, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, potrà disporre che essi, alla sua morte, siano acquistati a titolo di eredità o di legato da persona dallo stesso indicata come erede o legatario. Con la nomina di un esecutore testamentario, il titolare del patrimonio digitale, incarica una persona di sua fiducia di curare che le sue ultime volontà siano esattamente eseguite, e di amministrare la sua eredità, anche digitale.
Con il mandato post mortem exequendum il titolare dei diritti digitali si limita invece ad incaricare ed autorizzare un determinato soggetto a compiere dopo la sua morte uno o più atti materiali e/o giuridici aventi ad oggetto detti diritti, esclusi però gli atti di trasferimento (allo stesso mandatario o a terzi) dei medesimi diritti. Quest’ultimo strumento offre il vantaggio di una maggior riservatezza.